Carta di identità per minorenni (italiani o stranieri)
IMPORTANTI NOVITA’ PER IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ AI MINORI DI ANNI 18.
In conformità al Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore, in analogia con la durata del passaporto.
Rilascio della carta d’identità ai minori con età inferiore ai 3 anni:
la carta d’identità rilasciata ai minori con età inferiore ai tre anni ha una validità di tre anni.
La richiesta del documento del minore deve avvenire in presenza di entrambi i genitori.
E’ possibile la presenza di un solo genitore che accompagna il minore, ma in questo caso occorrerà, per la validità all’espatrio del documento, una dichiarazione di assenso all'espatrio (allegata in calce) del genitore che non puo' presentarsi presso l'ufficio anagrafe; la dichiarazione dovrà essere corredata di copia del documento di identità. Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto.
Rilascio della carta d’identità ai minori con età dai 3 ai 18 anni: la carta d’identità rilasciata ai minori con età dai 3 ai 18 anni ha una validità di cinque anni.
La richiesta del documento del minore deve avvenire in presenza di entrambi i genitori e del minore stesso a partire dai 12 anni compiuti. E’ possibile la presenza di un solo genitore che accompagna il minore, ma in questo caso occorrerà una dichiarazione di assenso all'espatrio (allegata in calce) del genitore che non puo' presentarsi presso l'ufficio anagrafe; la dichiarazione dovrà essere corredata di copia del documento di identità. Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto.
ATTENZIONE: per il minore di anni 14, l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato – su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari – il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.
E' possibile richiedere l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci sul documento d'identita' dei minori di 14 anni.
Rilascio della carta d’identità ai minori di cittadinanza straniera: nel caso di rilascio della carta d’identità ai minori di cittadinanza straniera è necessaria la presenza di almeno un genitore e di un altro documento del minore in corso di validità (passaporto).
Occorre inoltre che il minore sia titolare di permesso di soggiorno in corso di validità o che lo stesso figuri iscritto sul permesso di soggiorno del genitore. Non è necessaria la dichiarazione di assenso alla validità per l’espatrio in quanto il documento rilasciato non costituisce titolo per l’espatrio.
Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto.
I certificati di identità per l`espatrio dei minori non sono stati abrogati e quelli già emessi con traduzione plurilingue mantengono la validità indicata dalla Questura.
Contribuzione a carico dell’utente: primo rilascio o emissione alla scadenza: euro 5,42
duplicato (smarrimento/furto/deterioramento): euro 10,58