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Documenti di riconoscimento
 

L’Ufficio Anagrafe rilascia documenti di riconoscimento sulle risultanze dell’archivio anagrafico.

Il certificato per l’espatrio dei minori:

  • lo può richiedere un genitore per i figli minori di anni 15, presentandosi direttamente agli sportelli anagrafici munito di un documento di riconoscimento in corso di validità
  • occorrono due foto tessera recenti e uguali del minore
  • entrambi i genitori si devono poi recare presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza per firmare l’atto di assenso che renderà il documento valido all’espatrio
  • il certificato è valido per un anno e comunque non oltre il giorno del compimento del quindicesimo anno di età

Contribuzione a carico del cittadino: diritti di segreteria euro 0,52

La carta di identità:

  • 3 foto tessera e carta d'identità scaduta oppure denuncia di smarrimento/furto rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza (in questo caso è necessario un documento di riconoscimento qualora il documento smarrito/deteriorato non fosse stato rilasciato dal Comune di Ivrea)
  • Il 10/2/2012 e' entrato in vigore il Decreto Semplificazioni (D.L. 5/2012 del 9/2/2012) che, all'art. 7, dispone che le le carte d'identita' rilasciate dal 10 febbraio 2012 in poi saranno valide fino al giorno e mese di nascita successivi alla scadenza prevista dalla legge. La norma NON e' retroattiva e vale soltanto per le nuove carte rilasciate a partire dal 10/2/2012.  

  • Il D.L. 112/2008 pubblicato nella gazzetta ufficiale n° 147, supplemento n° 152 del 25/06/2008, all'art.31 ha modificato la durata di validità della carta d'identità portandola da 5 a 10 anni;

    tale modifica riguarda anche le carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, ciò significa che:

    le carte d'identità rilasciate dal 25/06/2003 al 24/06/2008 hanno validità 10 anni dalla data del rilascio ma è necessario farsi apporre dall'ufficio anagrafe un timbro di proroga della durata di validità;

    le carte d'identità rilasciate prima del 25/06/2003, e quindi già scadute alla data di entrata in vigore del decreto legge, devono essere rinnovate; avranno naturalmente una validità di 10 anni;

    Coloro che fossero impossibilitati a recarsi personalmente all'Ufficio Anagrafe per l'apposizione del timbro di proroga sulla carta d'identità possono delegare un famigliare utlizzando il modulo di delega allegato.

    AVVISO per i viaggiatori  muniti di carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata, diretti all’estero:
    Si segnala che a fronte dei ripetuti disagi verificatisi a nostri connazionali,  determinati dal mancato riconoscimento da parte di alcuni Paesi delle carte di identità valide per l’espatrio prorogate (cartacee rinnovate con il timbro o  carte elettroniche rinnovate con il certificato), il Ministero dell'Interno ha emanato la  Circolare n. 23 del 28.7.2010,  con la quale ha comunicato che i possessori di carte di identità rinnovate o da rinnovare possono richiedere al proprio Comune di sostituirle con nuove carte d'identità, la cui validità decennale decorrerà dalla data del nuovo documento.
    Per approfondimenti clicca su "per maggiori informazioni"

  • Carta di identità per minorenni (italiani o stranieri)

    IMPORTANTI NOVITA’ PER IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ AI MINORI DI ANNI 18.

     

    In conformità al Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore, in analogia con la durata del passaporto.

     

    Rilascio della carta d’identità ai minori con età inferiore ai 3 anni:
    la carta d’identità rilasciata ai minori con età inferiore ai tre anni ha una validità di tre anni.

    La richiesta del documento del minore deve avvenire in presenza di entrambi i genitori.

    E’ possibile la presenza di un solo genitore che accompagna il minore, ma in questo caso occorrerà, per la validità all’espatrio del documento, una dichiarazione di assenso all'espatrio (allegata in calce) del genitore che non puo' presentarsi presso l'ufficio anagrafe; la dichiarazione dovrà essere corredata di copia del documento di identità. Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto.

     

    Rilascio della carta d’identità ai minori con età dai 3 ai 18 anni: la carta d’identità rilasciata ai minori con età dai 3 ai 18 anni ha una validità di cinque anni.

    La richiesta del documento del minore deve avvenire in presenza di entrambi i genitori e del minore stesso a partire dai 12 anni compiuti. E’ possibile la presenza di un solo genitore che accompagna il minore, ma in questo caso occorrerà una dichiarazione di assenso all'espatrio (allegata in calce) del genitore che non puo' presentarsi presso l'ufficio anagrafe; la dichiarazione dovrà essere corredata di copia del documento di identità. Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto.

     

    ATTENZIONE: per il minore di anni 14, l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato – su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari – il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.

    E' possibile richiedere l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci sul documento d'identita' dei minori di 14 anni.

     

    Rilascio della carta d’identità ai minori di cittadinanza straniera: nel caso di rilascio della carta d’identità ai minori di cittadinanza straniera è necessaria la presenza di almeno un genitore e di un altro documento del minore in corso di validità (passaporto).

    Occorre inoltre che il minore sia titolare di permesso di soggiorno in corso di validità o che lo stesso figuri iscritto sul  permesso di soggiorno del genitore. Non è necessaria la dichiarazione di assenso alla validità per l’espatrio in quanto il documento rilasciato non costituisce titolo per l’espatrio.

    Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto.

     
    I certificati di identità per l`espatrio dei minori non sono stati abrogati e quelli già emessi con traduzione plurilingue mantengono la validità indicata dalla Questura.

    Contribuzione a carico dell’utente: primo rilascio o emissione alla scadenza: euro 5,42

    duplicato (smarrimento/furto/deterioramento): euro 10,58

 

Per maggiori informazioni »
 

Allegato: Delega_apposizione_timbro.doc
Allegato: dichiaraz. x minori C.I. completa.pdf
 
Città di Ivrea - Piazza Vittorio Emanuele, 1 - 10015 IVREA (TO) - Tel. 0125/4101