La legge 241/1990 regola l’esercizio del diritto d’accesso ai documenti amministrativi; per diritto di accesso si intende il diritto, riconosciuto a quei soggetti (privati cittadini, associazioni o imprese) che dimostrino di avere un "interesse giuridicamente rilevante" rispetto all'atto oggetto del diritto, di esaminare e fotocopiare documenti amministrativi, salvo il rimborso dei costi.
Sono da considerarsi documenti amministrativi ai fini del diritto d’accesso tutte le informazioni di cui dispone la pubblica amministrazione in qualsiasi forma esse siano conservate purché siano utilizzate per la pratica che interessa e non richiedano un'ulteriore attività di raccolta ed elaborazione; la richiesta può essere presentata all'ufficio che ha prodotto l'atto o che lo detiene oppure può essere presentata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che provvede adinviarlo all'ufficio competente.
La legge prevede due diverse tipologie di esercizio del diritto di accesso:
L’accesso informale che si esercita personalmente, anche mediante una richiesta verbale, quando è possibile provvedere immediatamente all'esibizione del documento o all'estrazione della copia;
L’accesso formale quando non è possibile provvedere in via informale e l'interessato deve presentare richiesta scritta (modulo allegato); tale richiesta dovrà contenere tutte le indicazioni per individuare l'interesse giuridico, il titolo di legittimazione e la documentazione a cui si chiede l'accesso.
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